Omicidio stradale: tutto quello che c'è da sapere
Indice dei Contenuti
- Omicidio stradale: cosa è
- Cosa stabilisce la legge sull’omicidio stradale
- Il concorso colposo della vittima e l’attenuante speciale
- Fuga del conducente
- Il concorso di colpa della vittima
- Obbligo di arresto in flagranza
- Pluralità di vittime: l’omicidio stradale plurimo
- Cosa succede alla patente di guida nell’omicidio stradale
- Raddoppio della prescrizione
Omicidio stradale: cosa è
La legge 41/2016 introduce il reato di omicidio stradale e stabilisce:
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica
o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
Cosa stabilisce la legge sull’omicidio stradale
Con questa legge è prevista una pena da 8 a 12 anni, per chi causa un omicidio al volante «per colpa», trovandosi in stato di grave ebbrezza (più di 1,5 g di alcol per litro di sangue) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
E’ prevista la stessa pena per chi ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L,
se il conducente è un neo-patentato o se esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose su mezzi pesanti.
Si prevede una riduzione della pena che scende da 5 a 10 anni se il tasso alcolico del guidatore è compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L e l’omicidio è causato da condotte pericolose
(eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi, e alcuni tipi di sorpasso).
Se l’ebbrezza è lieve, compresa, quindi, tra 0,5 g/L e 0,8 g/L, o perché è inferiore all’1,5 g/L e non ci sono le altre ricordate circostanze,
la pena è la reclusione da 2 a 7 anni.
Da notare che una pena da 2 a 7 anni era prevista prima dell’istituzione della legge in oggetto, omicidio stradale, per i casi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme stradali.
Come prevedibile se muore più di una persona la pena aumenta fino a un massimo di 18 anni di carcere,
mentre è diminuita della metà quando l’omicidio stradale, anche se causato da condotte imprudenti, non è conseguenza solo dell’azione del colpevole.
Il concorso colposo della vittima e l’attenuante speciale
Aggravante a efficacia comune
Nel caso in cui l’omicidio stradale è stato provocato da una persona sprovvista, o anche revocata o sospesa, si prevede un aggravio della pena.
La maggiorazione della pena è prevista nel caso in cui il veicolo coinvolto nell’incidente risulti di proprietà del conducente o sprovvisto di assicurazione
Fuga del conducente
Un’ulteriore circostanza aggravante, questa volta a efficacia speciale, è prevista poi dal successivo nell’ articolo 589-ter del codice penale,
introdotto con la legge numero 41/2016, è previsto un’ulteriore aggravante, a efficacia speciale, nel caso in cui il conducente i che causa l’omicidio stradale si dia alla fuga.
In tali casi la pena viene aumentata da un terzo a due terzi e comunque non potrà essere inferiore a cinque anni.
Il concorso di colpa della vittima
Al come sette dell’articolo 589-bis c.p.si parla di pena diminuita fino alla metà in quei casi in cui la morte non è causata solo dal conducente ma si è verificato un concorso di colpa da parte della vittima.
Obbligo di arresto in flagranza
Per l’omicidio colposo stradale l’arresto del colpevole è facoltativo tranne che
nei casi indicati al secondo e al terzo comma dell’articolo 598-bis, quelli cioè in cui è prevista la reclusione da 8 a 12 anni, per i quali diventa obbligatorio l’arresto in flagranza.
Pluralità di vittime: l’omicidio stradale plurimo
Il legislatore prende in considerazione anche i casi in cui il conducente ha causato la morte di più persone, o ha provocato lesioni a una o più persone.
In tali casi la pena prevista è quella più grave, aumentata fino al triplo comunque non oltre i diciotto anni di carcere.
Cosa succede alla patente di guida nell’omicidio stradale
Durante il giudizio può accadere che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente per una durata massima di cinque anni, prorogabile a dieci anni in caso di condanna non definitiva.
Il caso di omicidio stradale semplice, è una eccezione; in questo caso la sospensione, sia pure possibile, ma non va oltre i tre anni e non può essere prorogata.
La revoca automatica della patente si ha nei casi di patteggiamento anche condizionale o di condanna.
Per la restituzione del documento di guida devono decorrere 15 anni,
che possono essere abbreviati a 5 in caso di lesioni e non di omicidio, ma che diventano 30
qualora il conducente autore dell’omicidio stradale si sia dato alla fuga.
Raddoppio della prescrizione
Il reato di omicidio stradale ha modificato anche il sesto comma dell’art. 157 c.p.; prevede , infatti, il raddoppio dei termini di prescrizione:
quando l’autore del reato risulta in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e nei casi di omicidio e lesioni personali colposi plurimi.