Doppio risarcimento per lo stesso danno: cosa bisogna sapere
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Doppio risarcimento per lo stesso danno: cosa dice la legge
in caso di sinistro il danneggiato che abbia sottoscritto un’assicurazione privata che copra anche tali incidenti, può richiedere il risarcimento sia alla compagnia di assicurazione della macchina (rca) sia alla sua compagnia assicuratrice
Occorre fare una distinzione tra il risarcimento dei danni e l’indennizzo:
al risarcimento infatti, come attesta l’art.2043 c.c., avendo una natura extracontrattuale, è tenuta la compagnia assicurativa, mentre l’indennizzo è liquidato dalla compagnia con cui il danneggiato ha sottoscritto una polizia.
In definitiva il principio che regolamenta questa distinzione tende ad impedire che si possa lucrare sugli infortuni subito,
il che avverrebbe se fosse possibile cumulare risarcimento rca e polizza infortuni.
Al fine di evitare speculazioni e frodi verso le Compagnie assicurative, il danno sarò liquidato detraendo dalla cifra risarcibile
quella corrispondente all’indennità che il danneggiato ha riscosso per quanto avvenuto
Cosa cambia secondo la corte di cassazione in caso di doppio risarcimento per lo stesso danno
La corte di cassazione ha sostenuto, con le sentenze n. 13233 del 2014 e la n. 7349 che tale cumulo non è possibile.
La ratio che ha mosso la corte di cassazione è che il riconoscimento di un indennizzo presuppone l’esistenza di un danno,
ma se c’è già stato il risarcimento, il danno non esiste più ed allora il credito indennitario si estingue, e viceversa.
Come si comportano le compagnie assicurative in caso di doppio risarcimento per lo stesso danno
Facendo tesoro di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione molte compagnie assicurative non pagano per il cumulo.
Cosa fare per tutelarsi in questi casi
Come prima cosa bisogna porre attenzione al tipo di polizza stipulata per verificare se al momento della firma del contratto ci sia stata una giusta informazione,
se , in altre parole, c’è stata una corretta informazione relativa a tale impossibilità di cumulare risarcimento e indennizzo.
Cosa cambia con la sentenza 12565 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
La sentenza n. 12565 depositata il 22 maggio 2018 stabilisce che:
[…] nella liquidazione del danno da illecito aquiliano la somma eventualmente
già versata alla vittima dall’assicuratore deve essere detratta dall’ammontare complessivo del danno in quanto,
se fosse consentito al danneggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un ingiusto arricchimento;
che il pagamento del premio assicurativo non può bastare per trasformare il sinistro in una occasione di lucro.
Tale sentenza stabilisce che:
va sottratto all’ammontare del danno da risarcire l’importo dell’indennità assicurativa
derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato – assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto.
Quindi, in caso di doppio risarcimento per lo stesso danno,
il danneggiato può ricevere il ristoro dalle due compagnie assicurative
ma dal totale del risarcimento ottenuto, si deve sottrarre l’importo dell’indennità assicurativa contro i danni già riscossi.