Caduta in ospedale: vediamola da vicino
Caduta in ospedale e risarcimento danni
La caduta accidentale
A differenza di quanto si può pensare, le cadute accidentali costituiscono la casistica più frequente di eventi avversi che si verificano nelle strutture sanitarie
Basti pensare per farsi un’idea su quanto detto che fra il 2016 e il 2018 ben 984 sono state le segnalazioni di morte.
Le cadute accidentali sono eventi inattesi, correlati al processo assistenziale e che comportano un danno al paziente, non ovviamente intenzionale e sicuramente indesiderabile.
Ma cosa avviene in caso di caduta accidentale in ospedale?
Sembra ovvio ma vale la pena ricordare che una persona che si trova in una struttura sanitaria, è già in condizione di salute precaria.
Una caduta, in questi casi, può avere delle conseguenze immediate e gravi, soprattutto se si tratta di una persona anziana
che può registrare, proprio a seguito dell’incidente, un cambiamento definitivo del proprio stato di salute.
La caduta in ospedale, inoltre, allunga i tempi del ricovero e, conseguentemente, i costi per la sanità pubblica.
Cosa dice il Ministero in casi di caduta in ospedale
Vediamo come il Ministero della salute definisce la caduta in ospedale nella sua “Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie”,
redatta dal Ministero della Salute, la caduta in ospedale viene indicata come un:
“Improvviso, non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica o assisa o clinostatica.
La testimonianza delle cadute è basata sul ricordo del paziente e/o la descrizione della caduta da parte dei testimoni.
Questa definizione include i pazienti che dormendo sulla sedia
cadono per terra, i pazienti trovati sdraiati sul pavimento, le cadute avvenute nonostante il supporto”.
Casistica relativa le cadute in ospedale
Altro dato da tenere presente, che di certo non rincuora, viene fuori studiando la casistica delle cadute:
- il 78% delle cadute dei pazienti è prevedibile cioè è possibile identificare il fattore di rischio relativo al paziente
- il 14% delle cadute può dipendere da carenze della struttura sanitaria e/o fattori ambientali
- soltanto l’8% delle cadute in ospedale è effettivamente imprevedibile.
Si tratta molto spesso di casi di malasanità infatti nel 92% dei casi la responsabilità è della struttura sanitaria.
Le possibili conseguenze da caduta in ospedale
I danni più frequenti da caduta in ospedale che si verificano nell’immediato sono per lo più di tipo ortopedico: frattura del femore o dell’anca o del bacino o del polso.
Ovviamente sono sempre possibili altri tipi di danni come infezioni ed emorragie o traumi cranici e danni cerebrali.
Cosa deve fare la struttura medica
Le direzioni sanitarie devono conoscere e rispettare la Raccomandazione del Ministero della salute, in linea con quanto previsto dalla legge Gelli del 2017 sulla responsabilità professionale sanitaria.
In caso di caduta come ne risponde l’ospedale
La struttura ospedaliera risponde civilmente sia per inadeguata manutenzione degli spazi, sia per una non sufficiente vigilanza sul paziente .
In ogni caso il personale sanitario ha il dovere di valutare i fattori di rischio e programmare l’adeguata messa in sicurezza del paziente tenendo conto dell’età, del tipo di patologia per cui si sta intervenendo;
in caso contrario la caduta accidentale del paziente rientra verosimilmente nella casistica dell’incidente prevedibile.
Risarcimento danni in caso di caduta
Il risarcimento danni da parte della struttura sanitaria è ritenuto ‘oggettivo’ e
non è quindi necessario che ci sia stata la mancata vigilanza sul paziente quando:
- i letti non hanno l’adeguata protezione e non garantiscono al paziente facilità nell’alzarsi;
- le barelle presentano difficoltà per essere alzate o abbassate ;
- i locali non hanno un’adeguata illuminazione e
- i pavimenti presentano inconvenienti per la deambulazione, sia nei bagni che nei corridoi.
La struttura ospedaliera è responsabile per mancata assistenza;
se il personale non è sufficientemente preparato e risulta non dotato delle attrezzature a necessarie ad assistere il paziente quando si deve alzare dal letto.
In questi casi si ritiene che un appropriato investimento da parte della struttura avrebbe evitato la caduta o, almeno, diminuito il danno
Responsabilità penale in caso di caduta
Per quanto riguarda la responsabilità penale vale la pena ricordare che:
la responsabilità è sempre personale, quindi può essere attribuita ai dirigenti della struttura sanitaria: Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo
qualora si ravvisasse in essi una condotta omissiva anche se coloro che hanno assistito il paziente hanno, invece, proceduto diligentemente.
Poiché il personale ospedaliere ha, secondo la norma, una responsabilità extracontrattuale,
deve essere la vittima a dimostrare se c’è stata una responsabilità, che rimane di tipo civile, da parte loro;
la responsabilità penale scatta solo che si ravvisano lesioni personali colpose o omicidio colposo.