Danno biologico: tutto quello che c'è da sapere
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Danno biologico: cosa è
Il danno biologico consiste nella lesione permanente e/o temporanea dell’integrità psico-fisica della persona e lede un diritto costituzionalmente garantito, quello all’integrità e alla salute della persona.
Fonti e giurisprudenza sul danno biologico
Il dibattito giurisprudenziale sul danno biologico ha preso vita a partire dagli anni 70; i tribunali di Pisa e di Genova sono stati i primi a riconoscere la risarcibilità del danno biologico.
Nel 1986 la Corte di Cassazione ha preso una posizione ufficiale a riguardo e successivamente la questione è stata oggetto di molte altre pronunce della giurisprudenza.
Di fondamentale importanza per il suddetto tema sono:
l’articolo 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
l’articolo 2059 del codice civile secondo cui “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
Codice delle Assicurazioni
“La lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”: questa la definizione di danno biologico presente nel Codice delle Assicurazioni (decreto legge n. 209/2005 articolo 138, secondo comma, lettera a).
Il codice, inoltre, agli articoli 138 e 139, prevede delle tabelle di liquidazione del danno biologico per le lesioni derivanti da sinistri stradali di non lieve e lieve entità.
Da segnalare che secondo l’indicazione della Corte di Cassazione del 2011 l’articolo 139 sulle lesioni di lieve entità ha trovato attuazione e applicazione, secondo criteri analogici, anche in casistiche che esulano il settore della circolazione stradale.
L’articolo 138 invece, sulle lesioni di entità non lieve, non ha trovato attuazione ed è per questo motivo che sono state adottate le Tabelle di Milano.
Tipologie di invalidità
Per ottenere il risarcimento del danno biologico bisogna recarsi da un medico legale che accerti il danno subito e determini le conseguenze permanenti e temporanee delle lesioni subite.
In un eventuale giudizio la perizia effettuata dal medico legale ovvero la relazione da questi prodotta costituisce la prova.
Il Codice delle Assicurazioni distingue il danno biologico in permanente e temporaneo.
Invalidità permanente: si verifica quando un soggetto si vede sensibilmente ridotta in modo stabile ovvero persa la propria salute rispetto a quella di cui godeva prima di subire l’evento dannoso.
Tale invalidità viene misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%.
Invalidità temporanea: si ha quando la salute del soggetto subisce un peggioramento per un arco di tempo limitato e può essere assoluta (totale) o parziale.
È assoluta quando sono del tutto impedite le attività quotidianamente svolte dal danneggiato.
È parziale quando tali attività sono impedite solo in parte.
L’invalidità temporanea, sia assoluta che parziale, viene misurata in giorni con indicazione di una percentuale di diminuzione delle capacità del soggetto leso.
Che cosa sono le tabelle di Milano
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9556/2016,
ha stabilito che in materia di liquidazione del danno biologico, quando sono carenti i criteri stabiliti dalla legge,
la regola equitativa ex art. 1226 c.c. che garantisce non solamente una valutazione adeguata delle circostanze del caso concreto,
ma anche l’uniformità di giudizio dinanzi a casi giudicabili in modo analogo.
Non corrisponde a criteri di equità il fatto che danni identici possano essere oggetto di una diversa liquidazione solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
Quindi all’epoca la Corte precisò a riguardo il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano, già diffuso su scala nazionale, che dovrebbe garantire l’uniformità di trattamento.
Con tale sentenza la Corte ha riconosciuto la valenza delle tabelle milanesi come parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico
alle disposizioni ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., a patto che non sussistano delle concrete circostanze atte a giustificarne l’abbandono.
Come funzionano le tabelle di Milano
Le tabelle di Milano, in sostanza, si fondano sulla quantificazione in termini percentuali dell’invalidità riportata dal danneggiato, attribuendo un determinato valore economico a ciascun punto e rapportandolo all’età del danneggiato.
Il tribunale di Milano ha pubblicato le tabelle aggiornate al 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale per gli incidenti stradali.
In base a quest documenti si stabiliscono gli importi dei risarcimenti, in modo tale che l’erogazione delle somme agli aventi diritto avvenga in modo uniforme.
Calcolo danno biologico su lesioni micropermanenti:
Ricordiamo che quando parliamo di danno biologico ci riferiamo alle lesioni dell’integrità psico fisica di una persona e che la legge fornisce criteri certi per la richiesta di risarcimento solo nel caso di micropermanenti cioè le lesioni fino a 9 punti di invalidità calcolo che si fa sulla base dell’art. ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni private.
Per il calcolo di lesioni micropermanenti si fa riferimento ad una tabella unica in tutta Italia (tabella danno biologico), aggiornata periodicamente ed attualizzata secondo gli indici Istat, con un decreto emanato annualmente dal ministero dello Sviluppo economico
Una volta individuata la somma corrispondente al danno biologico potete con facilità calcolare il danno morale che generalmente viene determinato in una somma che va da 1/4 a 1/2 del danno biologico.
Il totale (danno biologico + danno morale) potrà essere poi aggiornato con il calcolo congiunto di Interessi e rivalutazione monetaria. Se lo si desidera è anche possibile eseguire separatamente il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.