tamponamento stradale: guida a cosa fare in caso di tamponamento
Indice dei Contenuti
- tamponamento stradale: guida a cosa fare in caso di tamponamento
- Tamponamento semplice e tamponamento a catena
- La giurisprudenza distingue i casi di veicoli in movimento da quelli dei veicoli già fermi in colonna e stabilisce regole diverse
- Gli obblighi del conducente
- Tamponamento a catena in colonna di veicoli ferma
- La prova liberatoria
- Tamponamento stradale a catena tra veicoli in movimento
- Tamponamento stradale a catena tra auto ferme in colonna
- I danni risarcibili in caso di tamponamento stradale
Il tamponamento è l’incidente stradale nel quale una vettura urta quella che la precede:
in tal caso, il responsabile riporta danni alla parte anteriore del proprio veicolo, mentre il danneggiato viene danneggiato sulla parte posteriore del suo mezzo.
Il tamponamento è forse uno dei più comuni tra gli incidenti che avvengono sulle strade e superstrade quelli in cui l’individuazione del responsabile è piuttosto semplice.
Tamponamento semplice e tamponamento a catena
Nel caso di tamponamento semplice chi deve pagare i danni è colui che ha provocato il tamponamento, quindi che sta dietro.
Nel caso di tamponamento a catena, chi paga?
Secondo l’articolo 141 del codice della strada l’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante consente di individuare il responsabile del sinistro.
L’auto che tampona, quindi, è sempre considerata la sola responsabile dell’incidente al 100%
Infatti, chi è alla guida deve adattare la propria velocità e il proprio comportamento in considerazione
delle condizioni del proprio veicolo,
del carico (un’auto con 5 persone a bordo e il bagagliaio pieno avrà dei tempi di frenata più lunghi di un veicolo che trasporti il solo conducente),
del traffico e delle condizioni meteorologiche e dell’asfalto (il manto stradale bagnato è un altro fattore che deve condurre ad aumentare le distanze di sicurezza).
Possono darsi delle condizioni eccezionali, ma una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 7804 del 2010) prevede che sia sempre il tamponante a dover dimostrare che l’incidente è stato causato da circostanze a lui non imputabili: una chiazza d’olio sull’asfalto, un comportamento anomalo dell’auto che lo precede o altre motivazioni.
La giurisprudenza distingue i casi di veicoli in movimento da quelli dei veicoli già fermi in colonna e stabilisce regole diverse
La presunzione di pari responsabilità
«Si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli».
Quindi, si presume un concorso di colpa del 50% per ciascuno, che in pratica dimezza il risarcimento dei danni.
Ma questo criterio non è assoluto:
può essere superato se il danneggiato dimostra «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno» e allora l’intera responsabilità ricadrà sull’altro conducente.
Per arrivare a questo risultato, però, occorre provare innanzitutto di aver rispettato le regole di comportamento durante la marcia del proprio veicolo prima del tamponamento.
Gli obblighi del conducente
Quali comportamenti di guida servono per evitare i tamponamenti
moderare la velocità
rispettare i limiti previsti per il tratto che si sta percorrendo e moderare ancora di più la velocità, quindi ben al di sotto del limite imposto, se le concrete circostanze della strada, del traffico e della visibilità impongono di andare piano;
la distanza di sicurezza
bisogna sempre rispettare e mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede durante la marcia
in caso di violazione di queste regole:
Chi ha violato queste basilari regole sarà ritenuto pienamente responsabile di aver causato il tamponamento,
a meno che non dimostri, come ha affermato la Cassazione
«che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili», come un comportamento del tutto anomalo da parte del veicolo che precede.
Tamponamento a catena in colonna di veicoli ferma
La presunzione di colpa paritaria non si applica quando la colonna di veicoli dove avviene il tamponamento è ferma.
Sono i casi delle autovetture ferme ad un semaforo rosso, o degli incolonnamenti che avvengono su strade ed autostrade intensamente trafficate.
In questi scenari si registra un’importante eccezione alle regole descritte:
In tali casi, infatti, la giurisprudenza addebita la responsabilità del sinistro al conducente dell’ultimo veicolo della colonna,
ritenendo, presuntivamente, che egli abbia provocato la prima collisione e da essa siano derivati i tamponamenti dei veicoli che lo precedono nell’incolonnamento.
La prova liberatoria
La corte di Cassazione stabilisce che:
«Il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” d’inosservanza della distanza di sicurezza;
da ciò ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa, egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili».
La responsabilità dell’ultimo conducente nel tamponamento stradale
«Nel caso di scontri successivi facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa».
La responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti è attribuita all’ultimo conducente del veicolo della colonna, che è considerato l’unico che in quel momento era ancora in movimento;
quindi si presume, fino a prova contraria, che non abbia rispettato la distanza di sicurezza ed il limite di velocità;
ma egli per esimersi potrà fornire la prova liberatoria.
Questo avviene, ovviamente, nel caso di collisioni avvenute con veicoli momentaneamente fermi o in sosta,
Tamponamento stradale a catena tra veicoli in movimento
Quando invece il tamponamento a catena si verifica tra veicoli in movimento, ritorna la regola base della presunzione di colpa;
anche in questo caso superabile dalla prova liberatoria del conducente che dimostra di aver tenuto una condotta di guida diligente e rispettosa delle regole di circolazione e di aver fatto tutto il possibile per evitare di urtare il veicolo che lo precede.
Una nuova ordinanza della Cassazione ha chiaramente affermato che per escludere la responsabilità risarcitoria ripartita in pari misura tra i conducenti della coppia di veicoli (tamponante e tamponato)
è necessario fornire questa prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Perciò, chi chiede il risarcimento integrale dei danni riportati a seguito di un tamponamento a catena avvenuto tra veicoli in movimento
deve superare in tal modo la presunzione di colpa paritaria e ripartita tra i due conducenti dei veicoli coinvolti, che altrimenti dimezza l’importo da liquidare in suo favore.
Tamponamento stradale a catena tra auto ferme in colonna
Cosa accade un sinistro tra auto ferme (ad esempio, in coda ad un semaforo rosso).
In questo caso, il principio della distanza di sicurezza decade e la responsabilità complessiva del sinistro va fatta ricadere su chi abbia urtato per primo l’auto che lo precedeva.
Quindi, nel caso auto ferme in colonna e tamponamento a catena, chi paga è l’assicurazione del conducente che abbia urtato da tergo il primo dei veicoli che lo precedeva.
I danni risarcibili in caso di tamponamento stradale
Così come stabilito dall’art.2054 del Codice Civile, il conducente di un veicolo, in caso di incidente stradale, è obbligato al risarcimento di tutti i danni provocati a cose e persone.
Oltre ai danni materiali subiti dal veicolo è possibile richiedere il risarcimento di tutti i danni fisici riportati a causa del sinistro stradale subito.
Qualora si riportino lesioni, tali da compromettere la propria integrità psicofisica, in termini di invalidità permanente o inabilità temporanea,
è nostro diritto ottenere il risarcimento del danno biologico di lieve o grave entità, oltre ovviamente di tutte le spese necessarie per la cura delle menomazioni subite.
Inoltre, qualora l’incidente ci abbia causato anche dei pregiudizi nella nostra sfera economica e reddituale
(giorni di lavoro persi, riduzione della capacità lavorativa, ecc.),
avremo diritto anche al risarcimento dei danni patrimoniali, in termini di lucro cessante e danno emergente.
In tutti casi è utile rivolgersi ad uno studio legale competente.