Come ottenere il risarcimento in caso di incidente in bici
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Ciclisti : cosa fare in caso di investimento per ottenere un giusto risarcimento danni
Negli ultimi anni l’uso della bicicletta in città sta aumentando in maniera esponenziale, sia perché sono aumentate le piste ciclabili,
sia perché sono molti i lavori che prevedono l’utilizzo di tale mezzo per spostarsi, pensiamo ai tanti ridere.
Purtroppo a questo aumento così evidente corrisponde anche un crescete numero di incidenti
E’ bene conoscere l’art. 47 C.d.S. in cui si dice: la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti e di conseguenza il ciclista deve rispettare le disposizioni contenute nel Codice della Strada.
Ciclisti: le norme che devono seguire
Come accade per coloro che guidano aiuto, moto motorini, anche i ciclisti rispettare cartelli stradali, sensi unici, semafori, precedenze, divieti di transito ecc.
Vige, secondo quanto stabilito dalla sentenza 12521 del 200 della Cassazione, anche per i ciclisti in caso di incidente, la presunzione di pari responsabilità;
abbiamo visto anche in altri articoli che secondo l’articolo 2054 del Codice civile,
nello scontro tra veicoli si presume sempre, fino a prova contraria, un concorso di colpa paritario tra le persone coinvolte nel sinistro.
Secondo quanto detto in precedenza il ciclista in caso di incidente con una automobile deve scagionarsi dalla presunzione di responsabilità dimostrando:
di essersi comportato in maniera rispettosa del codice della strada
di avere fatto di tutto per evitare l’incidente
Cosa avviene in caso di incidente tra ciclista e auto quando la dinamica non è chiara
In questi casi si applica quindi un concorso di colpa al 50%, con relativo dimezzamento dell’importo del risarcimento da incidente stradale
Nel caso siano riscontrate infrazioni del codice da parte di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro il concorso di colpa non è paritario
ma le percentuali di responsabilità sono attribuite in base alla gravità delle violazioni commesse.
Ciclisti: un caso speciale
E’ importante sapere che secondo l’art 3 C.d.s. comma 53-bis:
il ciclista, insieme ai pedoni e ai disabili in carrozzella, è un utente debole della strada e come tale merita una maggior tutela dai pericoli della circolazione.
In presenza di un ciclista sulla strade gli altri utenti devono:
prestare maggior attenzione in presenza di questi soggetti considerati più vulnerabili,
ciò vuol dire che prima di effettuare un sorpasso bisogna valutare le distanze e la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del ciclista.
Ciclista investito: come ottenere il giusto risarcimento
Le biciclette, non essendo veicoli a motore, non hanno l’obbligo, seppur altamente consigliato,
di stipulare una polizza assicurativa sulla responsabilità civile per poter circolare nelle strade aperte al pubblico.
Il ciclista investito, per dimostrare la dinamica dell’incidente deve raccogliere più prove possibili da allegare alla richiesta di risarcimento che dovrà inviare alla compagnia:
in prima istanza deve identificare l’investitore e il veicolo guidato, documentare con fotografie l’accaduto e verificare la presenza di eventuali testimoni.
E’ necessario attestare la richiesta dell’intervento di forze dell’ordine e se l’investito ha subito lesioni, deve certificarlo chiedendo il referto di un medico del pronto soccorso.
Tutto ciò che riguarda la documentazione medica e le spese sostenute devono essere accuratamente conservate
Bisognerà richiedere, a guarigione avvenuta, una perizia medico legale per stabilire che tipo di danno biologico si è prodotto nell’incidente, sia che si tratti di inabilità temporanea che di invalidità permanente
Come stabilire il danno
Per stabilire il tipo di danno prodotto, sia di entità lieve che lesioni permanenti, il medico deve utilizzare la tabella punti da incidente stradale e,
una volta attestato il danno, sarà possibile quantificare il risarcimento dovuto
L’assicurazione ha di tempo 60 giorni (90 se ci sono danni permanenti) per fare un’offerta all’ incidentato o specificare i motivi per i quali l’offerta non deve essere fatta
Se il danneggiato non ritiene congrua l’offerta può ricorrere contro l’assicurazione, prima in via stragiudiziale e poi, se non si arriva all’accordo, al giudice
Esiste un fondo di garanzia per le vittime della strada cui si può ricorrere qualora il ciclista sia stato investito da un veicolo non identificato o non assicurato