Risarcimento per i danni riportati nella caduta in un mezzo pubblico
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Risarcimento per i danni riportati nella caduta in un mezzo pubblico.
Milioni di persone oggi utilizzano i mezzi pubblici e vediamo cosa succede nel caso in cui si è vittime di caduta in un mezzo pubblico.
Cause di una caduta sui mezzi pubblici
La cause della caduta possono essere dovute a tante ragioni,
ad esempio alla perdita di equilibrio che la persona subisce se il mezzo su cui viaggia si scontra con un altro mezzo o se il conducente frena bruscamente,
o ancora al cattivo stato di manutenzione dei gradini del mezzo;
inoltre esistono anche le cadute prese per qualche impedimento anche quando si sta scendendo alla fermata del mezzo, o anche quando non si è ancora entrati
Da sottolineare che i sinistri occorsi ai passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto e durante le fermate, devono essere considerati come verificatesi durante il viaggio.
Cosa dice il Codice civile in casi di caduta sui mezzi pubblici
Il Codice civile prevede che la responsabilità dell’infortunio
è del conducente dal momento che tra la Società che gestisce il traporto e il passeggero che ha acquistato il biglietto è stato sottoscritto un contratto.
L’obbligo contrattuale, ovviamente, prevede che ai passeggeri sia assicurata l’incolumità e l’integrità fisica
Alle aziende di pubblico trasporto, dato l’obbligo contrattuale, spettano tutte gli interventi necessari, sul piano della sicurezza, a salvaguardare l’incolumità dei passeggeri.
Viene facile capire che anche l’arredo e le pertinenze delle stazioni ferroviarie,
destinate ad assicurare l’attraversamento dei binari (come ad es. le passerelle o i sottopassaggi),
sono sotto la responsabilità dell’azienda di trasporto.
Richiesta di risarcimento in casi di caduta sui mezzi pubblici
La richiesta di risarcimento può riguardare sia i danni fisici riportati dal passeggero (spese per le cure necessarie a sanare Il danno fisico subito)
sia danni o smarrimenti di oggetti o bagagli in possesso dello stesso
la richiesta di risarcimento può essere inoltrata anche se il passeggero ha subito la perdita di capacità lavorativa
Il danneggiato potrà altresì domandare il risarcimento del danno non patrimoniale
sotto la forma del danno biologico (invalidità permanente o inabilità temporanea)
e del danno morale (modifica dell’aspetto esteriore, perdita della possibilità di trovare un lavoro).
Casi di concorso di colpa
Ovviamente il giudice può valutare, riferendosi all’articolo 1227 del Codice Civile, se c’è stato un concorso di colpa nel senso che alla responsabilità del conducente
si è aggiunta quella del passeggero che non si è mantenuto agli appositi sostegni di cui deve essere dotato il mezzo
o si è comportato in maniera non adeguata al luogo in cui si trovava, (per esempio in treno non si è preparato in tempo a scendere).
In questi casi Il risarcimento sarà in ogni caso dovuto, anche se in misura ridotta.
Tempi per la richiesta del risarcimento in casi di caduta sui mezzi pubblici
Il tempo entro cui deve avvenire la richiesta di risarcimento è di 12 mesi come previsto dall’articolo 2951 del Codice Civile,
termine che può arrivare fino a due anni se il danneggiato può dimostrare che c’è stata colpa da parte del conducente o della Società di gestione
E’ bene che la diffida venga fatta da esperti del settore che raccolgono con attenzione tutta la documentazione (tra cui non dimenticare il titolo di viaggio) necessaria per accertare l’accaduto.
Importante è recarsi al pronto soccorso per avere il referto medico e i nominativi dei testimoni presenti al momento della caduta (con i loro titoli di viaggio).
Non dimenticare che se la caduta è avvenuta perché c’è stato un incidente la prima cosa da fare è sempre chiamare sul posto la polizia municipale o la polizia stradale.
E’ bene infine documentare lo stato dei luoghi e fotografare tutto ciò che può aver contribuito all’incidente (rotture dei sedili del mezzo o altro) annotare la linea di trasporto e ovviamente le generalità dell’autista.