Covid 19: come arrivare ai risarcimenti
Indice dei Contenuti
- Covid 19: come arrivare ai risarcimenti
- Cosa sono le infezioni nosocomiali
- Covid 19: modalità di diffusione
- Covid-19: la responsabilità degli ospedali (o dei medici?)
- Contratto (atipico) di spedalità”
- Nodi cruciali
- Differenze tra responsabilità dell’ospedale e responsabilità del medico
- L’onere della prova
- Risarcimento danni: quale natura del risarcimento?
- Come stabilire il quantum del risarcimento
- Danno tanatologico
Covid- 19: da quando questo virus è scoppiato nel mondo la nostra vita è cambiata.
Le prime notizie sulla diffusione del Covid 19 hanno lasciato il mondo in un clima di indifferenza: sembrava lontano.
Poi a febbraio 2019 i primi casi in Italia, due persone cinesi, in vacanza a Roma, risultano infetti.
Poi il caso Lombardia, la diffusione veloce del Covid 19, i medici spaventati, incapaci di gestire immediatamente l’emergenza.
Gli stessi medici, pochi, male informati, in poco tempo hanno ingaggiato quasi un corpo a corpo con il virus.
A mani nude, in molti casi, senza misure protettive hanno cominciato una lunga battaglia.
I medici italiani, soli, poi aiutati da equipe di medici provenienti da tutto il mondo.
I nostri eroi, i nostri salvatori, hanno sacrificato la vita.
Prime cause per Covid-19
A distanza di tempo sono cominciate le prime cause, anche collettive, dei parenti delle vittime che hanno ravvisato,
in molti casi, colpe ascrivibili ad errati comportamenti proprio di medici ed infermieri che hanno avuto come conseguenze la morte di molti pazienti.
Cerchiamo di capire come può essere contratto il covid 19 in ospedale
Cosa sono le infezioni nosocomiali
Col termine infezioni nosocomiali si intendono generalmente infezioni insorte nel corso di un ricovero ospedaliero, non manifeste clinicamente né in incubazione al momento dell’ingresso e
che si rendono evidenti dopo 48 ore o più dal ricovero,
nonché quelle successive alla dimissione, ma riferibili, per tempo di incubazione, agente eziologico e modalità di trasmissione al ricovero medesimo.
Tali infezioni sono un problema particolarmente critico a causa della loro elevata frequenza e difficile evitabilità
e soprattutto per le loro conseguenze, spesso gravi.
Ovvio allora la richiesta di risarcimento per il danno patito.
Covid 19: modalità di diffusione
Anche per la diffusione del Covid 19 ci sono le stesse modalità di diffusione; è noto, infatti, che il diffondersi del contagio sia avvenuto proprio nelle strutture ospedaliere.
Covid-19: la responsabilità degli ospedali (o dei medici?)
Per stabilire chi debba direttamente rispondere dei danni subiti dal paziente il legislatore è intervenuto più volte.
Gli ultimi provvedimenti legislativi sono stati la Legge Balduzzi (Legge n. 189/2012 di conversione del D.L. n. 158/2012)
e la successiva Legge Gelli (Legge n. 24/2017).
Contratto (atipico) di spedalità”
Con l’ingresso in una struttura ospedaliera sia pubblica che privata il paziente instaura con la stessa un rapporto di natura contrattuale definito “contratto (atipico) di spedalità”
Con il “contratto di spedalità” la struttura si assume l’onere di assistere e curare il paziente secondo la diligenza “del buon padre di famiglia” che deriva da un’obbligazione di mezzi.
E’ importante sottolineare che con obbligazione di mezzi s’intende che il medico
(e in generale tutto il personale sanitario)
ha come obiettivo la cura e l’assistenza del paziente mettendo in campo tutte le competenze e conoscenze professionali necessarie,
senza dovere sottostare all’obbligo della completa guarigione
Covid -19: Cosa dovere provare per poter promuovere un’azione legale
verificare se l’infezione contratta dall’utente possa essere ricondotta al suo ricovero nella struttura ospedaliera.
Nel caso delle infezioni da “Coronavirus” la prova potrebbe essere rappresentata dalla degenza nell’Ospedale del paziente, poi risultato infetto”.
Nodi cruciali
- determinare il momento del contagio, e già questo non è sempre facilissimo
- dimostrare che tale contagio si è verificato per un mancato rispetto delle norme contenitive del virus o per mancata diligenza nell’operato.
A quel punto, dopo uno studio di fattibilità sulla responsabilità,
si dovrà redigere una relazione medico legale
da parte dei parenti più vicini o del danneggiato se ancora in vita,
per poter sostenere l’azione giudiziale e quantificare il danno.
Differenze tra responsabilità dell’ospedale e responsabilità del medico
La responsabilità dell’ospedale è di natura contrattuale,
la responsabilità del medico è di natura extracontrattuale
(ovvero mediata dalla struttura in cui svolge la propria attività).
Chi intenda avviare una causa civile richiedendo il risarcimento dei danni, dovrà agire contro la struttura sanitaria. Questa, poi, potrà rivalersi sul medico.
L’onere della prova
Se vi è natura contrattuale, l’onere della prova ricade su chi è inadempiente
(in questo caso sulla struttura ospedaliera)
sul quale grava il risarcimento del danno se non prova di aver adempiuto in maniera diligente alla propria obbligazione.
Se vi è natura extracontrattuale, l’onere della prova spetta al danneggiato
o ai parenti delle vittime che devono provare di aver subito un danno.
Risarcimento danni: quale natura del risarcimento?
In caso di provata responsabilità della struttura ospedaliera parliamo di un danno di natura non patrimoniale, ovvero non legato alla perdita di capacità reddituale.
All’interno del danno non patrimoniale vi è poi un’ulteriore distinzione tra danno biologico, danno morale e danno esistenziale.
“La lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale,
che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”
così recita il comma 2 dell’art.138 in merito all’individuazione del danno biologico.
In base all’articolo si ricavano le due componenti, una di natura psico-fisica e l’altra di natura relazionale.
Come stabilire il quantum del risarcimento
Per definire il quantum del risarcimento, il giudice deve deliberare caso per caso e tenendo conto di entrambi gli aspetti.
Danno tanatologico
Per capire ciò dobbiamo rifarci al “danno tanatologico”,
ovvero quel danno in capo alla vittima di un evento nefasto, il quale, avendo capacità giuridica,
può trasmetterlo agli eredi.
Perché si verifichi il danno tanatologico la vittima,
tra l’evento lesivo che ha causato la morte ed il decesso,
deve essere stata cosciente per un “apprezzabile” lasso di tempo
nel corso del quale si siano potuti effettuare accertamenti medico-legali.
In pratica:
Se la vittima ha potuto prendere coscienza del suo stato di salute generando in lui un danno morale
allora si può parlare di danno tanatologico
Se la persona deceduta non ha avuto alcuna coscienza di ciò che le stava accadendo,
non si può configurare alcun danno morale come ha più volte ribadito la Corte di Cassazione.
Decessi per Covid 19
Nel caso dei decessi per Covid 19, si può affermare che nella maggioranza dei casi,
sia trascorso un certo lasso di tempo tra il ricovero in ospedale ed il peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso.
Sono stati effettuati, quindi, esami diagnostici (come il tampone),
e certamente il paziente era pienamente cosciente della malattia e dei rischi connessi,
quindi vale la tesi della trasmissibilità.
Cosa succede in caso di decesso da Covid- 19
il decesso da Covid-19è imputabile, quindi, alla struttura sanitaria soltanto nel caso in cui si provi che non sono state adottate tutte le misure necessarie per evitare il contagio e che non si siano seguite le linee guida e i protocolli previsti in merito.