
Tutto quello che bisogna sapere in caso di responsabilità medica
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Danni da responsabilità medica: chi può agire in giudizio per il risarcimento
In caso di danni da responsabilità medica oltre al danneggiato ci sono altre persone legate alla vittima da rapporti di parentela o vicinanza affettiva
che possono richiedere il risarcimento dei danni sopportati.
Occorre distinguere tra la risarcibilità dei danni iure proprio da quella iure hereditatis.
Risarcimento del danno “iure proprio”
I “ danni riflessi” sono quelli che, seppur sorti per effetto di un evento che ha riguardato il paziente vittima dell’intervento medico,
si producono “di riflesso” anche nella sfera giuridica delle vittime secondarie.
Queste acquistano così il diritto al risarcimento al relativo giudizio subito sulla propria persona e
che va ad aggiungersi (e non si sostituisce) al risarcimento spettante invece allo iure hereditatis.
Risarcimento del danno “iure hereditatis”
In questi casi si parla del poter succedere di diritto nel risarcimento spettante alla vittima dovuta per una causa addebitabile alla cattiva pratica medica.
Seguendo le norme dell’ordinamento sulla successione, i primi cui spetterà il diritto al risarcimento del danno patito dalla vittima saranno il coniuge e i figli.
In mancanza di questi occorrerà seguire quanto stabilito dal titolo II del Codice Civile negli articoli 565 ss.
Va inoltre sottolineato che il risarcimento dei danni iure proprio spettano alla famiglia legittima,
e quindi ai prossimi congiunti della vittima e a questa più vicini
ma la giurisprudenza riconosce anche il diritto al risarcimento del danno iure proprio al convivente more uxorio, ossia al convivente di fatto
e quindi anche in assenza di un valido vincolo matrimoniale.
Altri casi in cui sono dovuti i “danni riflessi”:
se il paziente non è deceduto ma ha subito lesioni personali seriamente invalidanti, che comportano quindi un sensibile
e radicale cambiamento nelle condizioni e nelle abitudini di vita non solo del danneggiato stesso, ma anche dei parenti che gli sono più vicini.
Legittimazione in capo ai parenti più prossimi
La legittimazione ad agire per richiedere il risarcimento dei danni iure proprio spetta ai prossimi congiunti
che hanno patito sofferenze cagionati dalla perdita e/o dalle sofferenze della persona cara e
che sono quindi immediatamente ricollegabili alla condotta del medico causativa del danno.
tutti i componenti della famiglia nucleare possono muoversi per ottenere il risarciemnto:
il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle indipendentemente dalla cessazione della convivenza.
Legittimazione in capo ai parenti affini
Per quanto riguarda gli altri parenti affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, etc…) la legittimazione ad agire in giudizio è prevista solo in alcuni casi.
In particolare occorre che, oltre all’esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze che facciano ritenere
che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale
nonché una grave alternazione dell’esistenza.
È necessario che tutti questi elementi siano provati, e tale onere della prova incombe sulla parte che chiede il risarcimento del danno.
- Legittimazione in capo al convivente “more uxorio”.
La “convivenza more uxorio” è quella in cui si trova una coppia di fatto, con una stabile relazione affettiva senza che ci sia un regolare vincolo di matrimonio.
Nel caso in cui il convivente dimostra l’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che risulta quindi per la significativa comunanza di vita e di affetti,
sia equiparabile al rapporto coniugale è possibile richiedere il risarcimento.
L’onere della prova tocca alla parte attrice.
La giurisprudenza ritiene che