Danno morale: cosa bisogna sapere in questi casi
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Danno morale: cosa è
Il danno morale è: “l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito”
(Cass. n. 10393/2002).
Il danno morale è una sottocategoria dei danni non patrimoniali;
con questa espressione si indicano le sofferenze o i turbamenti derivanti dalla lesione dei diritti della persona non immediatamente quantificabili in termini economici e quindi un’alterazione dello stato emotivo che può essere momentanea o permanente.
A differenza del danno esistenziale, il danno morale non si caratterizza per il mutamento delle abitudini e delle capacità relazionali, ma è una sofferenza interiore e per tale ragione è difficile da accertare da un punto di vista probatorio.
Danno morale: come si dimostra
Il danneggiato deve provare di avere subito danni, per ottenere il risarcimento dei danni morali, al pari di qualsiasi altra specie di danno,
non basta però avanzarne la pretesa,
ma bisogna specificare come è stato prodotto il danno e in che consiste e perché è stata la condotta illecita del responsabile ad averlo causato.
Dimostrazioni difficili che solo il danneggiato deve comprovare.
Danno morale: il risarcimento
Per il risarcimento possono essere impiegate prove testimoniali e documentali, secondo quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 339/2016,che ha stabilito che:
«pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre, però, che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite».
Come si quantifica il risarcimento del danno morale
Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento del danno morale bisogna parametrare criteri uniformi, in relazione ai quali la tabella elaborata dal Tribunale di Milano è la più nota e adoperata ed è aggiornata al primo gennaio 2021.
La tabella di Milano oltre ad aver adeguato i valori di riferimento all’indice di rivalutazione Istat ha, altresì, introdotto talune variazioni sul piano lessicale in ordine alle fattispecie di danno.
Il danno morale diventa danno da sofferenza soggettiva interiore, secondo quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 25164/2020 e grazie all’art. 38 comma 2 lett. e) del codice delle assicurazioni per il risarcimento dei danni fisici e morali, si è introdotta la cosiddetta “personalizzazione”,
che attribuisce rilevanza a conseguenze anomale, eccezionali e peculiari verificatesi nel caso di specie e provate dal danneggiato.
Inoltre la personalizzazione può portare a un aumento del risarcimento fino al 30%.
Quando il danno morale matura in assenza di una lesione all’integrità fisica si applica il criterio equitativo.
Il risarcimento del danno in sede civile
Dal punto di vista procedurale, il risarcimento dei danni morali, così come peraltro risarcimenti prende le mosse dal sempre consigliabile tentativo di ricerca di un accordo bonario fra le parti.
Ove questo fallisca, colui il quale chiede il risarcimento dei danni morali potrà percorrere (entro il termine prescrizionale di 5 anni dal fatto illecito) la via giudiziaria.
Il risarcimento del danno in sede penale
Può anche accadere che il risarcimento dei danni morali, sia conseguenza della commissione di un fatto che è previsto dalla legge come reato e, quindi si dovrà instaurare un procedimento penale.