Cosa bisogna sapere sul danno da perdita del rapporto parentale
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Cosa è il danno da perdita del rapporto parentale
Questo tipo di danno, peraltro oggetto di studio costante da parte della Giurisprudenza italiana, riguarda i congiunti di una persona deceduta,
in conseguenza di un incidente stradale mortale o
un errore medico compiuto per negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari curanti,
ai quali spetta il risarcimento del danno non patrimoniale per le sofferenze e i patimenti da loro sofferti
Il danno da perdita parentale secondo la giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza ed in particolare la Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018 il danno da perdita parentale, è
“quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono,
concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività,
sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché
nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.
In breve il danno da perdita del rapporto parentale, si concretizza nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui.
Danno parentale: a chi viene riconosciuto
Il danno da perdita parentale viene riconosciuto ai congiunti prossimi, ma anche ad altri familiari meno stretti.
Ovviamente esiste una condizione essenziale affinché ci possa essere un risarcimento:
ci dovrebbe essere stata una vera relazione affettiva tra la vittima e i parenti superstiti,
che anche se non fondata sul vivere nella stessa abitazione e sulla connivenza sia comunque caratterizzata da stabilità e profondità.
La prova del danno parentale è particolarmente rigorosa perché richiede, caso per caso, la dimostrazione di questo legame intenso con la persona scomparsa.
I soggetti legittimati a chiedere il risarcimento
In tempi recenti la Corte di Cassazione ha chiarito che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale
non è circoscritto solo ai familiari conviventi,
poiché per provare l’esistenza di rapporti di affetto e solidarietà tra congiunti non è sufficiente il rapporto di convivenza,
così come al contrario la sua mancanza.
Il riconoscimento della famiglia come “società naturale” comporta che al di là del nucleo ristretto di persone conviventi, il coniuge e i figli, possano essere ritenuti conviventi altri parenti prossimi.
Il metodo di calcolo adottato dai giudici per il risarcimento danno parentale:
I giudici quantificano l’ammontare del risarcimento del danno parentale in base alle tabelle elaborate dal tribunale di Milano o dal tribunale di Roma.
Esistono differenza tra le tabelle di Roma e quelle di Milano:
le tabelle milanesi utilizzano il criterio di un valore prestabilito, tra un minimo ed un massimo, riconoscendo la possibilità di un «aumento personalizzato»;
le tabelle romane prediligono un sistema a punti, calcolati in base alla relazione di parentela, all’età della vittima e del congiunto, alla situazione di convivenza e alla composizione del nucleo familiare.
Quindi confrontando i due criteri, la liquidazione calcolata con il metodo milanese è molto più variabile e incerta di quella elaborata secondo le tabelle romane.
Le tabelle del tribunale di Roma
Le tabelle del tribunale di Roma vengono ritenute migliori e stanno diventando le preferite dai giudici di legittimità:
lo dimostra l’ultima sentenza della Corte di Cassazione sul tema, che sottolinea proprio la necessità di applicare un metodo a punteggio, molto più affidabile ed oggettivo come quello romano
Le tabelle del tribunale di Roma, oltre al criterio del punto percentuale, sono preferibili perché, a differenza di quelle di Milano,considerano anche circostanze rilevanti e che la Suprema Corte considera «indefettibili»,
che cioè non devono mai mancare nell’esame della vicenda:
l’età della vittima e del superstite,
il grado di parentela e di convivenza,
è inoltre prevista la possibilità di applicare sull’importo finale un correttivo, in aumento o in diminuzione, per adattare la cifra riconosciuta che tenga conto della particolarità della situazione.
Casi eccezionali
Solo in casi eccezionali il giudice può discostarsi da questi parametri e liquidare il danno senza fare ricorso alle tabelle del tribunale di Roma, ma dovrà fornire «adeguata motivazione» della sua decisione.