Inabilità temporanea a causa di incidente stradale: : tutto quello che c'è da sapere
Inabilità temporanea: cosa prevede la normativa?
L’inabilità temporanea è un danno fisico di natura necessariamente transitoria che colpisce l’individuo.
Si tratta quindi di un “danno biologico di durata limitata” che ha come conseguenze una compromissione dell’integrità fisica o psicologica che si risolve in un breve lasso di tempo, calcolato in giorni.
In caso di incidente stradale può succedere che si sviluppino danni che portano a non potere svolgere le attività quotidiane:
è in questi casi la normativa italiana prevede la fattispecie dell’inabilità temporanea che rappresenta il periodo richiesto per il recupero dall’infortunio.
Inabilità temporanea: come si determina il risarcimento del danno biologico
I parametri da tenere presenti sono:
- entità e tipo di lesione,
- punti di invalidità ricevuti,
- età della vittima,
- giorni di permanenza in ospedale.
Vale la pena ricordare che:
in caso di incidente stradale con lesioni per il danneggiato il risarcimento spetta
alla compagnia di assicurazione del conducente responsabile del sinistro o dell’INPS se la vittima è un lavoratore dipendente.
E’ importante aggiungere che ciò avviene in maniera indipendente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito.
Inabilità temporanea: tipologie
L’inabilità temporanea può essere assoluta o parziale.
Assoluta: quando, a seguito dell’incidente stradale, la vittima non può più svolgere alcun tipo di attività (inabilità al 100%).
Parziale: quando i danni subiti limitano solo parzialmente l’attività quotidiana o nei giorni in cui migliorano le condizioni di salute prima della completa guarigione
L’inabilità temporanea parziale è rimborsata in percentuali fisse del 75%, 50% e 25%, a seconda della ripresa della capacità lavorativa e funzionale da parte del soggetto coinvolto nel sinistro.
Al fine di calcolare il risarcimento dovuto, bisogna fare una distinzione in base all’entità della lesione riportata.
Le lesioni riportate nell’incidente e la loro entità in particolare determinano il quantum del risarcimento.
il Decreto ministeriale dell’8 giugno 2022 stabilisce quanto segue:
la vittima ha diritto ad un rimborso di 50,79 euro per ogni giorno di inabilità totale in caso di lesioni micropermanenti,
o di lieve entità, caratterizzate, quindi, da un’invalidità compresa tra l’1% e il 9%,
In caso di macrolesioni, invece, ha diritto ad un risarcimento giornaliero di base di 99 euro per ogni giorno di inabilità totale
Il risultato può essere aumentato fino al 50% in presenza di ulteriori circostanze che il danneggiato è tenuto ad evidenziare e documentare in modo preciso.
Inabilità temporanea: tipologie di risarcimento previste
Le tipologie di risarcimento previste in caso di inabilità sono:
Risarcimento giornaliero: calcolato in base ai gironi di convalescenza e rappresenta la forma più diffusa per l’inabilità temporanea.
Tale risarcimento considera la compromissione della capacità di svolgere il proprio lavoro abituale e copre anche le eventuali perdite economiche che ciò comporta.
Questo risarcimento, calcolato in base allo stipendio, cessa non appena il lavoratore rientra in attività.
Risarcimento con franchigia: può capitare che il risarcimento preveda una somma che copre i costi per il periodo della convalescenza previsto dal medico all’atto del rilascio del certificato che attesta l’inabilità.
Se la convalescenza aumenta il soggetto può ricevere un risarcimento aggiuntivo in base ai giorni in più di convalescenza
Qualora dovesse, invece, tornare al lavoro prima del previsto, avrà diritto solo a un risarcimento parziale.
Si ricorda, inoltre, che:
la vittima di un incidente stradale ha diritto alla copertura delle spese mediche per:
- famaci
- visite mediche
- ricoveri ospedalieri
- trattamenti riabilitativi
- acquisto di ausili come stampelle o sedie a rotelle.