Incidente stradale mortale: risarcimento per perdita del figlio
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Incidente stradale mortale: chi ha diritto al risarcimento
In caso di incidente mortale è importante sapere che non solo, i genitori della vittima hanno il diritto di chiedere il risarcimento
Questo diritto, infatti, è concesso anche agli ascendenti e discendenti in linea diretta, anche di secondo grado,
se si dimostra che avevano con il deceduto un legame affettivo solido e duraturo.
Inoltre, possono essere considerati aventi diritto il convivente more uxorio, i figli adottivi e il partner unito civilmente.
Incidente stradale mortale: varie tipologie
Un incidente stradale mortale comporta molti tipi di danni risarcibili che ovviamente riguardano sia la sfera materiale che quella morale.
Il responsabile di un incidente stradale mortale, è tenuto a risarcire:
i danni fisici e morali ai familiari più stretti del defunto
i danni patrimoniali sostenuti e futuri che si presume questi dovranno affrontare a causa dell’accaduto.
Incidente stradale mortale: tipologie di danni
Distinguiamo i vari tipi di danni a partire dai danni patrimoniali “iure proprio“
Le norme degli articoli 1223 e 2056 del Codice civile regolamentano questi tipi di danni e si riferiscono al danno emergente e al lucro cessante.
Il danno emergente riguarda la perdita o la diminuzione economica causata dalla morte del parente deceduto in un incidente stradale.
Essi sono:
- le spese mediche,
- le spese per riparare l’auto,
- le spese funerarie.
Ovviamente il risarcimento richiede la documentazione dettagliata che attesti quanto è stato speso.
Il lucro cessante, invece, indica l’eventuale perdita di guadagno o profitto che i genitori subiscono a causa della morte del figlio.
In generale, ci si riferisce al reddito attuale e futuro della vittima, a possibili rendite e alla quota che sarebbe stata destinata ai congiunti tramite l’eredità.
I danni da morte non patrimoniali “iure hereditatis“
I danni non patrimoniali “iure hereditatis“ si riferiscono principalmente al danno biologico terminale
cioè i danni morali derivanti dalla sofferenza della vittima che non è morta subito dopo l’incidente
ma abbia subito gravi compromissioni psico-fisiche a patto che il tempo trascorso tra l’incidente e la morte sia stato “apprezzabile”.
I danni non patrimoniali “iure proprio“
I danni non patrimoniali “iure proprio“ comprendono il:
danno morale, ovvero l’angoscia o la sofferenza morale prolungata che i congiunti hanno subito a seguito della perdita di un familiare;
il danno biologico, quando il danno morale si traduce in un’alterazione psico-fisica permanente, come provato da specifica documentazione medica;
e il danno esistenziale o danno da perdita del rapporto parentale, in quanto l’evento luttuoso estingue anche il vincolo parentale con i congiunti,
con profonde implicazioni relazionali ed esistenziali nella loro vita.
Incidente stradale mortale: come ottenere il risarcimento
Quando avviene un incidente stradale mortale, le autorità aprono automaticamente un procedimento penale per omicidio stradale,
non occorre cioè una querela della parte lesa.
In concomitanza, la compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente avvia una procedura per valutare l’entità del risarcimento
e se la proposta di risarcimento dell’assicurazione non è ritenuta adeguata,
i genitori della vittima avranno la possibilità di rifiutarla e di andare in giudizio per ottenere un risarcimento più appropriato.
Incidente stradale mortale: il risarcimento per la morte di un figlio
In questi casi, le tabelle milanesi del 2022 consentono di attribuire fino a 118 punti.
I punti vengono assegnati considerando i seguenti parametri:
- Età della vittima
- Età dei sopravvissuti (o vittime secondarie)
- Convivenza
- Sopravvivenza di altri congiunti
- Qualità e intensità della relazione affettiva
Incidente stradale mortale: Risarcimento ai familiari della vittima e sua prescrizione
Il secondo comma dell’art. 2947 del Codice civile stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli si prescrive in 2 anni da quando è accaduto il sinistro.
Se però l’incidente comporta un reato, come ad esempio l’omicidio stradale o lesioni personali gravi,
l’azione civile per il risarcimento del danno si prescrive nei medesimi termini del processo penale, come stabilito nell’ultimo comma dello stesso art. 2947.