Medicina difensiva e legge Gelli: tutto quello che c'è da sapere
Indice dei Contenuti
Medicina difensiva: cosa significa
Se il medico si preoccupa prima di tutto di evitare il rischio di conseguenze giudiziarie, anche a discapito della salute del paziente si parla di medicina difensiva
La medicina difensiva fa riferimento alla condotta del medico, nel prendere decisioni in merito ad un paziente.
Dunque nei casi di medicina difensiva il medico, il medico pensa alla propria incolumità giudiziaria prima che alla salute del paziente.
La medicina difensiva è:
positiva o attiva, se il medico eccede nelle prescrizioni,
negativa, o passiva, se il medico evita di eseguire una determinata cura o un esame al paziente, o addirittura quando non lo cura.
In aumento deciso negli ultimi anni le cause per malasanità che riguardano casi in cui il medico più che alla salute del paziente ha pensato a sé stesso.
Medicina difensiva: cause ed effetti
La medicina difensiva è sia una causa che una conseguenza delle azioni legali per malasanità.
Ovviamente in situazioni del genere il lavoro del medico subisce dei peggioramenti dovuti allo stress a cui il professionista è sottoposto e ricorre, ancora di più, alla medicina difensiva;
il paziente non riceve le giuste cure e perde fiducia nella sanità.
Sulla società gravano i costi della malasanità e delle numerose analisi e cure effettuate per eccesso di scrupolo.
Il medico ha sempre più paura di essere chiamato in causa e questo aumenta di molto il suo stress.
Ovviamente, questo porta da un circolo vizioso di causa-effetto che genera come risultato una minore o scarsa attenzione alla salute del paziente.
Tutto ciò comporta conseguenze sia sul diritto alla salute del paziente, garantito dalla Costituzione, sia sul Servizio Sanitario Nazionale.
Dati sulla medicina difensiva
Il numero di medici, che almeno una volta nella sua carriera è ricordo alla medicina difensiva, è altissimo si parla di circa il 70% di essi.
I medici coinvolti in una causa per errore sanitario è oltre il 10 %
Legge Gelli e la medicina difensiva: genesi
Il dottor Gelli parte da dati inquietanti che riguardavano la medicina difensiva
“ La medicina difensiva rappresenta circa tra l’11% e il 23% di tutte le prestazioni […]:
nel dettaglio i medici dichiarano di prescrivere farmaci (53%), visite specialistiche (73%), esami di laboratorio (71%), esami strumentali (76%) e ricoveri (50%) anche per il timore di ricevere una denuncia da parte dei pazienti (78%).
Per quanto riguarda l’impatto economico, la Medicina Difensiva incide sui costi del Servizio Sanitario Nazionale per il 10,5% circa, per una cifra pari a 10 miliardi di euro“.
Da qui decide di dedicare il suo lavoro che sfocia nella legge n. 24/2017, la Gelli appunto.
La legge Gelli: come si muove
Nel 2017 è stata approvata la legge Gelli per tentare, tra l’altro, di ridurre il fenomeno della medicina difensiva.
Si muove su due piani:
tentativo di alleggerire la responsabilità del sanitario, affinché si senta meno esposto al rischio di esser messo sotto accusa,
garantire una maggior tutela del paziente attraverso, ad esempio, l’istituzione di un fondo per le vittime di malasanità.
Prima della Legge Gelli era intervenuto il decreto Balduzzi, ma questo provvedimento legislativo aveva avuto poco successo.
Azione civile
La legge Gelli, entrata in vigore nel 2017, introduce una responsabilità civile a doppio binario che ha conseguenze sulle azioni che si possono esperire in caso di responsabilità professionale.
La legge distingue la responsabilità medica in base al ruolo svolto dal sanitario:
se il medico è dipendente di una struttura sanitaria, si avrà una responsabilità extracontrattuale;
nel caso, invece, di un medico libero professionista, la sua responsabilità sarà contrattuale.
La struttura sanitaria è sempre soggetta a responsabilità contrattuale ed è obbligata ad avere l’assicurazione (salva la facoltà di “auto-assicurarsi”).
Questa distinzione della responsabilità civile , ovviamente, permette al paziente di adire le vie legali
con diversa azione e diverse regole di giudizio nei confronti di struttura sanitaria, medico e assicurazione.
Ricordiamo che secondo la legge Gelli, prima di intraprendere l’azione giudiziaria, è obbligatorio utilizzare uno dei mezzi conciliatori (mediazione o ATP).
Articolo 590-sexies del codice penale
La legge Gelli-Bianco ha introdotto Articolo 590-sexies del codice penale, anche nell’ottica di restringere il ricorso alla medicina difensiva.
Questo articolo introduce una causa di esclusione della responsabilità penale del medico per morte o lesioni:
se il sanitario, nel caso di imperizia, ha agito in conformità alle linee guida o, in mancanza di esse, seguendo le buone pratiche clinico-assistenziali, non è penalmente punibile quando versi in colpa lieve.