Morte di un anziano in R.S.A., in casa di risposo o in casa di cura: cosa avviene in questo caso
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Morte di un anziano in R.S.A., in casa di risposo o in casa di cura: cosa bisogna sapere
Per la morte di un anziano in R.S.A., in casa di risposo o in casa di cura è previsto, per i familiari, un risarcimento.
Detto risarcimento chiaramente, avviene, solo nel caso in cui questa morte è attribuibile alla struttura ospitante, o al personale medico che lavora all’interno.
Le colpe, ovviamente, devono essere dimostrate
Che cosa si intende e quali sono le forme di negligenza
Affinché l’R.S.A., la casa di riposo o la casa di cura siano ritenuti responsabili della morte dell’anziano,
occorre che ci sia un nesso causale tra questa morte e la condotta della struttura e dei medici interni:
il nesso causale nella morte per malasanità all’interno di una R.S.A., di una casa di riposo o di una casa di cura
si verifica solamente nel caso in cui, a fronte di un errore medico, il paziente subisca dei danni che lo portano a perdere la vita.
Come dimostrare la negligenza in caso di morte
La negligenza occorsa all’interno della R.SA., della casa di riposo o della casa di cura,
si dimostra attraverso la presentazione di tutti i documenti atti a ciò come
fotografie, documentazione medica, registrazioni e così via.
Alcune possibili forme di negligenza sono :
caduta verificatasi durante il periodo di degenza,
errori nei trattamenti medici,
malnutrizione e disidratazione,
infezione non curata o contratta all’interno della R.SA., della casa di riposo o della casa di cura,
trattamento inadeguato e insufficiente delle piaghe da decubito;
mancata assistenza medica;
errori nei trattamenti medici, di qualunque natura essi fossero.
Il risarcimento danni in caso di morte anziano in R.S.A, casa di riposo o casa di cura
Solo i congiunti possono richiedere il risarcimento danni,
cioè i congiunti, che possono essere suddivisi in due categorie.
I congiunti si dividono in:
La famiglia in senso più stretto di cui fanno parte figli, genitori, coniugi, fratelli, sorelle.
I conviventi more uxorio: il partner unito civilmente, il partner convivente e così via.
Sono queste due categorie che possono chiedere il risarcimento perché i danni subiti dal defunto.
I danni trasmissibili per eredità:
il danno morale che è risarcibile solo nel caso in cui sia dimostrabile la sofferenza a livello psichico vissuta dal degente poi deceduto;
il danno biologico, che è legato al peggioramento della salute vissuto dal paziente in vita
I parenti della vittima possono richiedere queste tipologie di danni:
morale, causato dalla perdita del congiunto e che può essere soggettivo o oggettivo.
Soggettivo che si riferisce alle conseguenze soggettive subite dopo la morte dell’anziano;
oggettivo, invece, si riferisce alle conseguenze e agli effetti oggettivi conseguenti a questa morte;
il danno biologico, che è legato alla condizione di salute psico-fisica successiva alla morte del congiunto;
il danno economico, che è rappresentato ad esempio dalla diminuzione di sovvenzioni o di utilità
I danni vanno richiesti entro dieci anni dalla morte del congiunto nel caso dei danni trasmissibili per eredità
nel caso dei danni risarcibili iure proprio dai familiari entro sei anni dalla perdita del proprio caro.