
Richiesta di risarcimento danni all’assicurazione: cosa bisogna sapere
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Richiesta di risarcimento danni all’assicurazione
La richiesta di risarcimento presuppone che il danneggiato ritenga di non essere responsabile, in tutto o in parte, dell’evento.
Come procedere per la richiesta danni all’assicurazione
Scrivere la denuncia alla compagnia assicurativa tramite la compilazione del modello CAI
(constatazione amichevole di incidente) che s’invia alla propria assicurazione
e a quella del veicolo che si ritiene responsabile del sinistro necessariamente entro tre giorni
anche se non è stato compilato al momento dell’incidente ma successivamente.
Richiesta risarcimento all’assicurazione con modello CAI
Se il modello è firmato da entrambe le parti in causa ovviamente si facilita l’operazione sia perché risulta più semplice stabilire la dinamica e le responsabilità dell’incidente,
sia perché la dichiarazione si presume vera fino a prova contraria e perché si riducono i tempi del risarcimento da 60 a 30 giorni.
Bisogna sapere che il conducente del veicolo che si ritiene responsabile, mentre è tenuto a fornire i dati di riconoscimento non è tenuto a firmare consensualmente il modello CAI.
Richiesta risarcimento all’assicurazione senza modello CAI
Al contrario, se le modalità del sinistro non sono chiare e il modulo non è stato firmato da entrambe le parti, il modulo della mancata constatazione amichevole
assume il valore di una semplice segnalazione di sinistro.
Nel compilare la denuncia il danneggiato deve dare la propria disponibilità all’accertamento dell’entità del danno da parte di un perito,
indicando i giorni e gli orari in cui è possibile esaminare il mezzo, e prima di tale accertamento non deve provvedere alla riparazione del mezzo danneggiato.
Qualora la compagnia assicuratrice ritenga la denuncia incompleta, entro 30 giorni dal suo ricevimento, deve invitare l’assicurato a provvedere all’integrazione dei dati e/o documenti mancanti.
Richiesta di risarcimento danni all’assicurazione e presenza dei testimoni
Come sempre in caso di incidenti la presenza di testimoni che confermino la dinamica dell’incidente agevola la richiesta del risarcimento
ed è importante che l’indicazione dei nominativi venga già contenuta nella denuncia, altrimenti sarà l’assicurazione a farne richiesta.
La legge 124/2017 regolamenta l’identificazione dei testimoni che potranno testimoniare davanti al giudice altrimenti il processo si svolgerà in assenza di prova testimoniale.
La presenza di forze dell’ordine che sono intervenute sul luogo del sinistro qualora la dinamica dei fatti è conflittuale e i veicoli non possono essere rimossi,
può facilitare o almeno rendere più complete le operazioni e soprattutto più chiaro il verbale; è bene che si forniscano loro i nominativi dei testimoni.
Risarcimento danni all’assicurazione: la richiesta
Come per la denuncia il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento danni entro due anni dall’accaduto, pena la prescrizione.
Se l’incidente ha coinvolto solamente due veicoli immatricolati in Italia e dal sinistro siano derivati danni materiali o personali lievi
la richiesta di risarcimento da fare alla propria compagnia assicuratrice.
In casi diversi, se nell’incidente ci sono tre o più veicoli e si siano riscontrati danni non lievi a persone, la richiesta di risarcimento mediante raccomandata,
da inviare alla compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il danno.
Risarcimento danni in caso di sole cose danneggiate
Se sono state danneggiate solo cose nella richiesta va indicato il giorno e l’ora messi a disposizione per ispezionare l’entità del danno mentre per il risarcimento del danno fisico
bisogna aspettare che chi ha subito il danno si ristabilisca
Anche il terzo trasportato se ha subito danni, può chiedere il risarcimento promuovendo la procedura ordinaria nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo in cui si trovava a bordo al momento del sinistro.
Cosa deve fare l’assicurazione
L’assicurazione deve dare un riscontro entro 90 giorni nel caso di lesioni personali;
entro 60 giorni, nel caso di danni a veicoli o cose;
entro 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente.
Subito dopo l’impresa assicuratrice avanza l’offerta relativa al risarcimento oppure comunica i motivi per i quali decide di non accogliere la richiesta.
Se il danneggiato accetta l’offerta l’impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, altrimenti potrà intraprendere un’azione giudiziaria ai fini del risarcimento.