Risarcimento per malasanità: tutto quello che c'è da sapere
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Risarcimento per malasanità: come muoversi in questi casi
Se si ritiene di essere stati gravemente danneggiati da un intervento sanitario sbagliato è giusto e doveroso procedere, denunciando un medico e l’intera struttura sanitaria in cui l’intervento è stato realizzato;
è chiaro tuttavia che bisogna procedere con molta cautela e, se possibile, farsi assistere da un legale esperto del settore.
Per prima cosa, per non incorrere in rischi di controdenuncia è bene procurarsi:
tutte le prove che dimostrano l’esistenza dell’errore medico
o trascuratezza e superficialità da parte del personale infermieristico tali da procurare gravi danni al paziente.
Di fondamentale importanza ed anche punto di partenza è sempre la cartella clinica.
Da essa si può rilevare quali siano state le procedure d’intervento e dedurre da qui le cause del danno.
I termini per la denuncia in caso di malasanità
Oltre al possesso di prove idonee a dimostrare l’errore medico è bene anche rispettare i termini di legge per evitare che la denuncia sia archiviata.
Bisogna sempre ricordare che il termine entro il quale presentare la denuncia è
di tre mesi dal momento in cui la persona si è resa conto del danno subito a causa dell’intervento medico sbagliato
Differenze tra sede civile e sede penale nel caso di malasanità
Per il ricorso in sede civile occorre sapere che la responsabilità del medico deve essere accertata secondo la regola del “più probabile che non”,
in sede penale, invece, la colpa del medico è più difficile da dimostrare dal momento che deve essere accertata “oltre ogni ragionevole dubbio”.
In sede penale dunque bisogna essere in grado di escludere eventuali fattori concomitanti e poter dimostrare non la possibilità dell’errore
ma la rilevanza della probabilità, in qualche modo la quasi certezza.
Prescrizione malasanità
Con il termine prescrizione ci si riferisce ai margini di tempo che si hanno a disposizione per far valere i propri diritti in caso di giudizio,
scaduti i quali si perde il diritto a chiedere il risarcimento danni
Iter da seguire quando subisci un danno:
Chi ha subito un danno o anche un suo parente possono presentare la richiesta di risarcimento del danno entro 10 anni dall’evidenza clinica delle conseguenze dell’errore medico se la denuncia è di natura contrattuale e di 5 anni per quella extracontrattuale.
Esistono delle eccezioni, poiché ci sono i casi di malattie lungolatenti che cioè si manifestano diverso tempo dopo l’evento patogeno che l’ha causata.
Gli esempi più frequenti sono le malattie da contagio soprattutto quelle causate da trasfusione di sangue infetto.
Sull’art.2947 è intervenuta la Cassazione che ne ha data una diversa e moderna interpretazione concentrando la possibilità di chiedere il risarcimento a quando il danno si verifica all’esterno cioè diviene chiaramente riconoscibile al paziente la gravità di quanto accaduto.
La legge sostiene che la prescrizione decorre dal momento in cui la violazione del diritto alla salute può essere oggettivamente dimostrato. E chiaro che deve essere l’avvocato a saper motivare quando accaduto.
Legge Gelli-Bianco: importanti cambiamenti
Con il nuovo decreto legge Gelli – Bianco sono stati introdotti alcuni cambiamenti importanti nella determinazione dei tempi di prescrizione utili alla denuncia di eventi di malasanità.
Il cambiamento più profondo deriva dall’introduzione del concetto di doppio binario, che di fatto ha dimezzato i termini di prescrizione legati alle azioni rivolte al personale sanitario rispetto a quelli rivolti alla struttura.
La legge, entrata in vigore il 1 aprile 2017, al punto in cui tratta delle
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”,
mostra chiaramente i cambiamenti introdotti sia per quanto attiene ai tempi di prescrizione dell’azione sia in riferimento alla responsabilità medica.
Onere della prova in casi di malasanità
Ma il cambiamento più grande riguarda il fatto che viene invertito l’onere della prova nel senso che, prima del decreto, era il medico che per discolparsi doveva dimostrare che il danno riportato dalla prestazione non era derivato da una causa a lui imputabile;
con questa legge, invece, è il paziente che deve dimostrare la colpa del medico, fornendo sia le prove dell’evento, sia chi lo ha causato oltre che l’entità del danno,
mentre il medico, o la struttura sanitaria in cui è avvenuto il fatto, dovrà dimostrare, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, che il danno è avvenuto per cause a loro non imputabili.
E’ bene altresì chiarire che la responsabilità civile dei sanitari è di natura extracontrattuale
(con l’eccezione di coloro che agiscono in esecuzione di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con i pazienti)
mentre quella delle strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private, è sempre di natura contrattuale.