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- Dic 12
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Sinistri marittimi: tutto quello che c'è da sapere
Indice dei Contenuti
Sinistri marittimi: cosa dice la legge
Sinistri marittimi: la legislazione italiana riconosce le normative europee (Regolamento CE 1177/2010 e 392/2009) che stabiliscono rispettivamente i diritti del passeggero e la responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
Sinistri marittimi: cosa sono
Con “sinistro marittimo” si intendono quegli eventi dannosi che causano:
la perdita (anche presunta) dell’imbarcazione;
la perdita (anche presunta), il ferimento o la morte di una persona in mare;
danni alla nave o ai componenti/attrezzature/installazioni di essa (compresi anche incidenti tra più imbarcazioni);
danni all’ambiente marino.
Sinistri marittimi: i diritti del passeggero
Il Regolamento Europeo CE 1177/2010 chiarisce quali sono i diritti del passeggero cioè di coloro (compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta) che viaggiano via mare e per vie navigabili interne a bordo di:
compagnie marittime il cui porto d’imbarco sia situato nel territorio di uno Stato membro;
compagnie marittime il cui porto d’imbarco sia situato fuori dal territorio di uno Stato membro;
un’imbarcazione il cui porto di sbarco sia situato nel territorio di uno Stato membro (a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’UE);
una crociera il cui porto d’imbarco sia situato nel territorio di uno Stato membro.
Questi diritti si applicano ai passeggeri che viaggiano nell’UE su grandi traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi e canali.
Disciplina del Regolamento UE n. 392/2009
Incidenti a passeggeri di imbarcazioni
L’Art. 3 n. 6 del Regolamento stabilisce che Il vettore è responsabile per la morte o lesioni personali del passeggero a patto che l’evento dannoso sia avvenuto durante il trasporto, ovviamente comprese le operazioni di imbarco e sbarco (art.1 n. 8)
Pere quanto riguarda la responsabilità dei danni si ritiene che bisogna distinguere se il sinistro si sia verificato a causa di incidente marittimo o per una causa diversa:
L’onere della prova è a carico del passeggero che dovrà dimostrare che l’evento dannoso si è verificato durante il trasporto e che la colpa o la negligenza è del vettore o dei suoi sottoposti.
Sinistri marittimi: casi di lesioni o morte
Il vettore è presunto responsabile ma può liberarsi se dimostra che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa né dei suoi sottoposti.
Tale prova liberatoria è basata su un sistema a doppio livello:
Primo livello: fino a concorrenza di un danno di entità pari a 250 mila DSP il vettore è ammesso a provare solo che l’incidente è stato causato da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione od a un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile, oppure che l’incidente è stato causato dal dolo di un terzo.
Secondo livello: oltre il limite di 250 mila DSP il vettore è ulteriormente responsabile, ma è ammesso a dare la prova liberatoria che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.
Diritto ad un anticipo di pagamento
In caso di morte o lesioni personali di un passeggero, egli o un’altra persona avente diritto al risarcimento ha diritto a un anticipo di pagamento sufficiente a coprire le necessità economiche immediate.
L’anticipo di pagamento viene calcolato in proporzione al danno subito e avviene entro 15 giorni. In caso di morte non può essere inferiore a 21.000 Euro.
I limiti dei vari importi di risarcimento non valgono, se viene dimostrato che i danni sono imputabili a:
vettore
o un suo sottoposto
o un incaricato del vettore o al vettore di fatto,
il quale ha agito con l’intenzione di causare tali danni o nella consapevolezza che tali danni sarebbero probabilmente occorsi